Decreto Dignita: più limiti al Credito d’Imposta Ricerca e Sviluppo

Per il credito d’imposta Ricerca e Sviluppo più limiti dal “decreto dignità”. Dall’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione vengono esclusi i costi sostenuti per l’acquisto di alcune tipologie di beni immateriali realizzato in operazioni infragruppo.

Il “decreto dignità” ha modificato la disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, prevedendo una restrizione del suo ambito oggettivo di applicazione con riferimento, in particolare, a taluni costi di acquisto (anche in licenza d’uso) di beni immateriali connessi a operazioni infragruppo (Dl 87/2018, articolo 8).

Queste le novità:

– esclusione dal novero dell’agevolazione dei costi sostenuti per l’acquisto di taluni beni immateriali nell’ambito di operazioni infragruppo. Più precisamente, il decreto stabilisce che sono esclusi dall’applicazione del beneficio i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, di competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne, derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti allo stesso gruppo (la disposizione precisa che si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da uno stesso soggetto, controllanti o collegate in base alle previsioni dell’articolo 2359 cc, inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali; inoltre, per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell’imprenditore)

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